
Vivo nella mia propria casa Mai ho imitato qualcuno E derido qualsiasi maestro Che non si derida da sé. (Nietzsche)
L'imposta sul valore aggiunto (Iva)
09.09.2013 20:26In vigore in Italia dal 1° gennaio 1973 “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” (art. 1 D.p.r. 26/10/1972, n. 633).
All'interno delle dinamiche aziendali riguardanti costi e ricavi, da sottolineare che l'Iva non fa mai parte di questi, poichè va a gravare soltanto, esclusivamente e per intero, sul "consumatore finale"; per l'azienda, l'imposta sul valore aggiunto è un movimento finanziario autonomo, semplicemente una partita di giro nei confronti dello Stato, che si anticipa quando si acquistano beni e servizi dai fornitori e si incassa quando si vendono beni e servizi ai clienti: periodicamente si compensa (liquidazione Iva mensile o trimestrale) per calcolare il debito o il credito del periodo di riferimento nei confronti dell'Erario.
Il valore aggiunto è costituito dalla differenza tra i ricavi generati dalla vendita dei beni e/o servizi prodotti dall’azienda in un determinato periodo di tempo e i costi sostenuti per l’acquisto dei beni [sia di consumo immediato (materie prime) che a utilizzo pluriennale (macchinari)] e servizi utilizzati per la produzione degli stessi. Produzione non in senso tecnico ma economico, come aumento dell’utilità di un bene per effetto della lavorazione subita (processo di trasformazione delle materie prime in prodotti finiti) o per il solo trasferimento del tempo nel tempo e nello spazio.
L’Iva è un’imposta indiretta, colpisce la capacità economica personale nel momento in cui il denaro viene impiegato per acquistare, come "consumatore finale", beni o servizi. Se ne possono mettere in risalto alcune caratteristiche:
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è un’imposta generale: si applica a tantissime transazioni che possono riguardare ogni cittadino come consumatore;
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è un’imposta che incide sui consumi: è compresa nel prezzo di vendita, e quindi a carico per intero del consumatore finale;
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è un’imposta neutra, non cumulativa: l’ammontare dell’imposta scaturisce dal valore aggiunto al bene ed è indipendente dal numero di passaggi che il bene stesso ha subito prima di giungere al consumatore finale;
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è un’imposta plurifase: viene attribuita ad ogni momento del processo produttivo e distributivo del bene (fornitore di materia prima, fabbricante, commerciante all’ingrosso, commerciante al dettaglio);
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è un’imposta proporzionale: le aliquote con cui viene calcolata sono differenziate per i i beni e servizi che vanno a colpire ma sono costanti all’interno dell'assoggettamento fiscale cui i beni e servizi stessi appartengono;
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è un’imposta trasparente: in ogni fase del processo produttivo e distributivo del bene o servizio può essere immediatamente identificata rispetto al valore del bene o servizio stesso;
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è un’imposta che si applica sul valore aggiunto: incide soltanto sulla differenza tra il valore del bene o servizio scambiato e il valore dei beni impiegati per produrre il bene o servizio stesso;
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è un’imposta frazionata: viene versata all’erario dagli svariati soggetti che prendono parte alla produzione e distribuzione del bene o servizio oggetto di scambio, tenendo comunque sempre presente che l’imposta grava esclusivamente sul consumatore finale.
Ai fini fiscali si prendono in considerazione, in un determinato periodo di tempo [mese o trimestre], tutte le operazioni aziendali di vendita e acquisto di beni e servizi [Ricavi Iva - Costi Iva = Valore aggiunto Iva] per determinare il valore aggiunto come differenza tra Iva incassata sulle vendite e Iva pagata sugli acquisti, procedimento che prende il nome di “deduzione di imposta da imposta” [Iva c/vendite – Iva c/acquisti = Iva da versare/Iva a credito].
In relazione all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ci sono 3 presupposti che devono, in contemporanea, esserci [fanno eccezione le importazioni da chiunque effettuate, che sono sempre soggette all’applicazione dell’imposta]:
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oggettivo: ci deve essere una cessione di beni o prestazione di servizi;
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soggettivo: chi cede i beni o presta i servizi deve essere un imprenditore, un artista o un professionista [l’imposta non si applica agli scambi tra privati] [l’imposta si applica sempre alle importazioni da chiunque effettuate, a prescindere dalla presenza o meno del presupposto soggettivo];
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territoriale: la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere fatta dall’imprenditore, artista o professionista nel territorio dello Stato distinguendo a questo proposito tra [l’imposta si applica sempre alle importazioni da chiunque effettuate, a prescindere dalla presenza o meno del presupposto territoriale]:
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scambi nazionali [territorio italiano];
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scambi intracomunitari [territorio dell’Unione Europea];
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scambi extracomunitari [importazioni da paesi non UE ed esportazioni verso paesi non UE].
Le operazioni commerciali possono rientrare o meno nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Si classificano in:
1) operazioni assoggettate ad Iva: sottoposte agli obblighi di:
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fatturazione [momento impositivo per l’emissione del documento (art.6 Dpr 633/72): a) ricevimento acconti – immediato; b) cessioni di beni immobili – stipula contratto; c) cessioni di beni mobili – consegna o spedizione; d) prestazioni di servizi – incasso corrispettivo][ad eccezione operazioni esenti previa comunicazione all’Agenzia delle entrate (art.36 bis)];
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registrazione [libri Iva][ad eccezione operazioni esenti previa comunicazione all’Agenzia delle entrate];
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inserimento nel volume di affari [totale cessioni di beni e prestazioni di servizi Iva scambiate in un anno solare, al netto delle cessioni di beni ammortizzabili, passaggi interni e rettifiche incrementative o diminutive dell'imponibile];
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concorrono ai calcoli delle liquidazioni Iva periodiche [credito o debito verso l’Erario]
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concorrono ai calcoli della dichiarazione Iva annuale.
Si distinguono in:
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operazioni imponibili [artt. 1,2,3, Dpr 633/72]: soggette ad aliquote Iva differenziate [minima, ridotta, ordinaria, attualmente 4-10-21%], predeterminate per legge a seconda del bene o servizio cui l’imposta si deve applicare [ 4% frumento, pasta, latte fresco, olio di oliva…] [ 10% fiori, ortaggi, frutta, miele…] [21% ogni bene e servizio non soggetto ad aliquota minima o ridotta];
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operazioni non imponibili [artt. 8, 8 bis, 9, Dpr 633/72] cessioni di beni o prestazioni di servizi (art. 7 comma 6) alle quali l’imposta sul valore aggiunto non viene applicata per espressa disposizione di legge [cessioni all’esportazione (art. 8), operazioni assimilate all’esportazione (art. 8-bis), servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9)];
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operazioni esenti [art. 10, Dpr 633/72]: cessioni di beni o prestazioni di servizi che, pur esponendo in contemporanea tutti i presupposti per l'applicazione dell'imposta [oggettivo, soggettivo, territoriale], ne sono affrancate per ragioni di carattere politico-sociale, e dall’art. 36 bis dispensate rispetto agli obblighi di fatturazione e registrazione previa comunicazione all’Agenzia delle entrate [Operazioni esenti dall’imposta (servizi postali, prestazioni sanitarie, interessi per dilazione pagamento, assicurazioni, operazioni di credito…)].
2) operazioni non assoggettate ad Iva: dispensate dall’Iva, non concorrono a formare la base imponibile, libere da ogni obbligo formale e sostanziale [fatturazione, registrazione, volume d’affari, liquidazioni Iva periodiche, dichiarazione Iva annuale] poiché non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, o per mancanza di uno dei presupposti Iva (operazioni non soggette) [artt. 2,3,4, Dpr 633/72] o per espressa disposizione di legge (operazioni escluse) [art. 15 ] (rimborsi spese documentate anticipate in nome e per conto della controparte, interessi di mora per ritardato pagamento, valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto…)
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